informazioni/associazioni/associazione cultura e musica "mayr-gavazzeni"/statuto/



Statuto dell'associazione
"Associazione Cultura e Musica Mayr-Gavazzeni"

TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA

Art. 1) Costituzione, denominazione e sede
È costituita un'associazione culturale, senza fini di lucro, denominata "Associazione cultura e musica Mayr-Gavazzeni" con sede legale a Bergamo, presso la Civica Biblioteca "Angelo Mai" in Piazza Vecchia 15.


Art. 2) Scopi
L'Associazione cultura e musica Mayr-Gavazzeni, dedicata a due figure preminenti della storia della musica a Bergamo, Giovanni Simone Mayr e Gianandrea Gavazzeni, ha lo scopo di promuovere e valorizzare la cultura musicale in tutte le sue forme, favorendone la tutela. Un'attenzione particolare sarà riservata alla musica e ai musicisti, sia del passato sia del presente, con particolare riferimento all'ambito bergamasco, in relazione alle fonti musicali e documentarie esistenti.


Art. 3) Attività
L'Associazione persegue i suoi obiettivi attraverso la promozione di manifestazioni, incontri di studio, seminari, stage, mostre, ricerche, convegni, visite ad istituzioni culturali e simili, studi, corsi e attività formative e didattiche, pubbliche esecuzioni, concerti di ogni genere, partecipazioni a concorsi in Italia e all'estero, scambi culturali, manifestazioni benefiche, trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché tutte le altre attività riguardanti la promozione della musica.
Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà:
  1. possedere e/o gestire impianti e strutture in genere solo ed esclusivamente per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
  2. richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività di cui al precedente articolo 2;
  3. svolgere attività commerciali e produttive marginali, connesse alle principali.
L'Associazione potrà dare la sua collaborazione e adesione ad altri Enti, società ed Associazioni, nonché organismi vari per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini istituzionali. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali. Essa potrà articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro proposti dal Consiglio direttivo all'Assemblea.


Art. 4) Durata
La durata dell'associazione è indeterminata.


TITOLO II
SOCI

Art. 5) Requisiti e ammissione dei soci
Possono essere soci tutti i soggetti che intendono aderire all'Associazione, accettandone e condividendone le finalità.
I soci si distinguono in sostenitori, ordinari, onorari. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri all'interno dell'Associazione.
Sono soci sostenitori le persone che versano un contributo quantificato in almeno il quintuplo della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo.
Sono soci ordinari le persone e gli Enti che versano la quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo.
I nuovi soci sono presentati dal Consiglio direttivo in sede di apertura dell'Assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo può attribuire a persone fisiche la qualifica di "socio onorario" quale riconoscimento di un particolare impegno e dedizione nell'attività dell'Associazione o per il particolare rilievo sociale o di testimonianza da essi rappresentato. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.
Dovrà essere tenuto un libro soci, dove annotare le generalità, la data di ammissione, l'eventuale decesso, recesso, esclusione o decadenza.


Art. 6) Doveri dei soci
I soci sono tenuti:
  1. a condividere gli scopi dell'associazione e a favorire la sua attività;
  2. al versamento della quota associativa annuale, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  3. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 7) Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
  1. per decesso;
  2. per recesso, quando il socio presenta per iscritto le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo;
  3. per decadenza, in caso di inadempienza nel pagamento della quota associativa annuale;
  4. per esclusione, quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto, dai regolamenti o dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
La decadenza in caso di inadempienza nel pagamento della quota associativa, protratta per l'intero anno sociale in cui è avvenuta l'ammissione del socio, è automatica.
La delibera di esclusione di un socio dall'Associazione deve essere comunicata allo stesso socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera d'esclusione, il socio può ricorrere al collegio arbitrale; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.


TITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8) Organi dell'associazione
Gli organi sociali sono:
  1. l'Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente dell'associazione;
  4. il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 9) L'Assemblea dei soci
L'associazione ha nell'Assemblea dei soci il suo organo sovrano.
Hanno diritto di votare all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
L'Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria approva il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Consiglio Direttivo e delibera su altre materie riservate alla sua competenza dallo statuto o su quanto altro posto all'ordine del giorno dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata per nuove elezioni entro l'ultimo mese dell'esercizio sociale di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo: il Consiglio Direttivo eletto in questa Assemblea entra in carica il primo giorno del nuovo esercizio sociale.
L'Assemblea Ordinaria, inoltre, viene convocata per nuove elezioni in caso di dimissioni del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
L'Assemblea Straordinaria delibera sulla modifica degli articoli del presente statuto, sulla revoca del mandato al Consiglio Direttivo, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori.
È data facoltà all'Assemblea dei soci di nominare un Comitato d'onore, su proposta del Consiglio direttivo.


Art. 10) Convocazione dell'assemblea
L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è, di norma, convocata dal Presidente. Essa può anche essere convocata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta motivata, indirizzata al Consiglio Direttivo o al Presidente, di almeno un terzo dei soci.
La convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, avviene mediante comunicazione agli associati a mezzo di posta oppure fax. Nello stesso avviso dovrà essere indicata anche la seconda convocazione dell'Assemblea, la quale non potrà più avere luogo prima che siano trascorse almeno due ore dalla convocazione della precedente.
È ammessa la rappresentanza con delega scritta da presentare al Presidente dell'Assemblea all'inizio della seduta. Ogni associato può rappresentare al massimo un solo altro socio e la rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee.
La convocazione è predisposta dal Presidente e deve contenere la data, l'ora e il luogo in cui si svolgerà l'Assemblea.


Art. 11) Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea dei soci
L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è regolarmente costituita:
  1. in prima convocazione, con la metà più uno dei voti sociali, presenti o rappresentati;
  2. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti sociali, presenti o rappresentati.
Le deliberazioni di tale Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti espressi.
Nelle Assemblee, ordinarie o straordinarie, le votazioni avvengono, normalmente, per alzata di mano, tranne che nei casi in cui debbano essere deliberati provvedimenti nei confronti di uno o più soci o sia predisposto dal Consiglio Direttivo un regolamento che preveda altre modalità di voto.
Dovrà essere tenuto un libro dei verbali delle Assemblee.
I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti a cura del Segretario, oppure, in caso di sua assenza, da chi è designato dall'Assemblea all'inizio della seduta.
I verbali delle Assemblee devono essere firmati dal Segretario, o da chi è stato designato in sua assenza, e controfirmati da chi presiede.
In caso di Assemblee straordinarie, quando il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, si potrà richiedere la verbalizzazione della seduta da parte di un Notaio.


Art. 12) Presidenza dell'Assemblea
L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'associazione; in caso di sua assenza, è presieduta dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da chi sarà designato dall'Assemblea.


Art. 13) Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da quattro a nove soci, eletti nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea. Essi durano in carica per il periodo di cinque esercizi sociali e sono rieleggibili. Il numero massimo dei Consiglieri è determinato, su proposta del Presidente, dall'Assemblea Ordinaria prima di procedere alle nuove elezioni in base al regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, quale suo primo atto, elegge, tra i propri membri, il Presidente dell'associazione e il Vicepresidente.
In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo e/o dall'associazione o in caso di revoca del mandato del Presidente e/o del Vicepresidente, il Consiglio provvederà a nuove elezioni e il nuovo Presidente e/o il nuovo vicepresidente rimarrà/anno in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.
Il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, il Tesoriere e il Segretario. Il Vicepresidente può essere nominato anche Tesoriere.
Le dimissioni dal Consiglio e/o dall'associazione, la decadenza o l'esclusione di singoli membri danno luogo alla sostituzione con il sistema della cooptazione, con l'ingresso del socio primo escluso in base al risultato delle elezioni assembleari.
Il Consiglio Direttivo si ritiene decaduto con le dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti. In tal caso il Presidente, che decade con il Consiglio, è tenuto a convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci entro trenta giorni per l'elezione del nuovo Consiglio.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per ragione della loro carica, ad esclusione dei rimborsi spesa documentati.
Il Consiglio Direttivo può nominare referenti o gruppi di lavoro per i vari ambiti di interesse.


Art. 14) Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo delibera in merito:
  1. all'elezione del Presidente dell'associazione e del Vicepresidente e alla revoca dei mandati;
  2. alla nomina del Tesoriere, del Segretario, del o dei Direttori Artistici, dei Consiglieri Delegati e alla revoca degli incarichi;
  3. alle iniziative e alla programmazione da promuovere e ai criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione;
  4. all'ammissione dei nuovi soci, su proposta di un consigliere;
  5. al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo da presentare all'Assemblea;
  6. alla determinazione dell'ammontare, dei modi e dei tempi di versamento della quota associativa annuale;
  7. alla sede legale dell'associazione e alle altre eventuali sedi;
  8. all'ammontare del rimborso spese che gli associati dovranno versare all'associazione per l'utilizzo dei servizi, secondo l'attività che svolgono, l'impiego di attrezzature o altro e l'utilizzo di strutture pubbliche e private da parte dell'associazione medesima;
  9. all'acquisto di beni mobili ed immobili o attrezzature diverse;
  10. all'assunzione di eventuale personale dipendente ed al corrispettivo economico da versare allo stesso;
  11. alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
  12. al regolamento relativo alle elezioni del Consiglio stesso, del Presidente e del Vicepresidente;
  13. ad altri eventuali regolamenti;
  14. alla dichiarazione di accettazione delle dimissioni del socio, di decadenza e di esclusione dell'associato;
  15. al logo od integrazione della denominazione dell'Associazione;
  16. alla ubicazione dei centri operativi;
  17. ad ogni altra materia di interesse dell'Associazione, ad esclusione di quanto è di competenza dell'Assemblea.

Art. 15) Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'associazione, il quale fissa data, ora e luogo della seduta e stabilisce l'ordine del giorno, con avviso scritto inviato a tutti i componenti tramite posta, ovvero fax ovvero posta elettronica.
Il Consiglio, inoltre, deve essere convocato dal Presidente entro trenta giorni dalla richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri o del Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione; in caso di sua assenza può essere presieduto dal Vicepresidente.
La riunione del Consiglio Direttivo, in unica convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Per la revoca del mandato al Presidente e/o al Vicepresidente occorre la maggioranza dei due terzi del Consiglio Direttivo.
Le votazioni avvengono, normalmente, per alzata di mano, tranne che nei casi in cui debbano essere deliberati provvedimenti nei confronti di uno o più soci o sia predisposto dal Consiglio Direttivo un regolamento che preveda altre modalità di voto.
Dovrà essere tenuto un libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono redatti dal Segretario oppure, in caso di sua assenza, da chi sarà designato all'inizio della seduta.
I verbali del Consiglio Direttivo devono essere firmati dal Segretario, o da chi è stato designato in sua assenza, e controfirmati da chi presiede.


Art. 16) Il Presidente dell'associazione
Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, di fronte ai terzi e in giudizio; ha la responsabilità della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Egli è anche Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci; allo stesso spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.


Art. 17) Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei revisori dei conti è formato da due membri effettivi eletti dall'Assemblea dei soci in concomitanza con l'elezione del Consiglio direttivo, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Esso vigila sull'amministrazione del fondo associato anche mediante controlli. Della situazione dei conti il Collegio dà relazione all'Assemblea ordinaria annuale.


Art. 18) Il Vicepresidente
Il Vicepresidente collabora con il Presidente nelle funzioni di coordinamento e conduzione dell'attività sociale.
Il Vicepresidente, inoltre, sostituisce il Presidente:
  1. in caso di assenza, nel presiedere le sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  2. in caso di gravi impedimenti o delega scritta, nella rappresentanza legale e processuale dell'associazione e nella firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Art. 19) Il Tesoriere
Il Tesoriere cura l'amministrazione economica e finanziaria dell'associazione, è il responsabile della documentazione contabile e predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da presentare al Consiglio Direttivo.


Art. 20) Il Segretario
Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee ed è il responsabile delle attività inerenti alle funzioni di segreteria a servizio dell'associazione; egli può avvalersi della collaborazione di uno o più soci, di uno o più collaboratori a titolo gratuito, di uno o più collaboratori dipendenti. Il Segretario è il responsabile dell'archivio sociale dell'Associazione.


TITOLO IV
ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E PATRIMONIO

Art. 21) Esercizio sociale
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 30 dicembre dell'anno successivo.


Art. 22) Bilancio consuntivo e preventivo
Il bilancio consuntivo e preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea dei soci inderogabilmente entro i quattro mesi dal termine dell'anno sociale.


Art. 23) Bilancio preventivo
Il bilancio preventivo dell'esercizio sociale sarà predisposto dal Consiglio Direttivo sulla base dei programmi e degli indirizzi che si intendono svolgere nell'anno sociale e che saranno presentati all'approvazione dell'Assemblea dei soci.


Art. 24) Affissione del bilancio
Il bilancio consuntivo e preventivo approvato dall'Assemblea deve essere affisso nella sede sociale e rimanere esposto durante i trenta giorni successivi alla data della deliberazione.


Art. 25) Entrate dell'associazione
Le entrate dell'associazione sono costituite:
  1. dalle quote associative da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e ad ogni successiva annualità sociale; la quota associativa è intrasmissibile, se non per causa di morte, e non rivalutabile;
  2. dai contributi e dalle liberalità dei soci e di terzi;
  3. da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti e associazioni in genere;
  4. da sovvenzioni di terzi, donazioni o lasciti testamentari;
  5. da entrate derivanti da attività commerciali e/o produttive;
  6. da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 26) Versamento della quota associativa
La quota associativa deve essere interamente versata dal socio in qualsiasi momento dell'anno sociale avvenga l'ammissione.


TITOLO V
NORME FINALI E GENERALI

Art. 27) Collegio arbitrale
L'Assemblea dei soci nomina tre probiviri incaricati di dirimere le questioni fra i soci.


Art. 28) Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori saranno deliberate dall'Assemblea secondo le norme riportate nel presente statuto.
Il netto risultante dalla liquidazione dovrà essere devoluto su indicazione dell'Assemblea, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3 - comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, ad altri Enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 29) Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa pieno rinvio alle norme stabilite dall'ordinamento vigente e in particolare dal Codice Civile in tema di associazioni.
Letto, per approvazione si sottoscrive.
F.ti: Isacco Rinaldi
Annalisa Barzanò
Marcello Eynard
Paola Palermo
Maurizio Merisio
Giulio Orazio Bravi
Damiana Natali
Paolo Belloli
Lidia Cucciniello
dr Peppino Nosari, notaio