Orario

9.00-17.30
lunedì-venerdì
9.00-13.00 sabato

Come accedere

Bergamo
Piazza Vecchia 15

035.399430/431

Orario

9.00-17.30
lunedì-venerdì
9.00-13.00 sabato

Come accedere

Bergamo
Piazza Vecchia 15

035.399430/431

Biblioteca Civica Angelo Mai e Archivi storici

Statuto e cariche sociali

Consiglio direttivo

Dott. Alfredo Gambardella
Dott. Paolo Moretti
Dott.ssa Maria Grazia Recanati
Dott.ssa Mimma Forlani
Prof. Francesco Lo Monaco
Prof. Francesco Mores
Rag. Gianfranco Micheletti

Cariche

Presidente: Alfredo Gambardella
Vice Presidente. Paolo Moretti
Tesoriere: Gianfranco Micheletti

Segreteria: Ezio Gnocchi

Statuto

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) La Biblioteca Civica Angelo Mai e Archivi storici comunali, aperta nel secondo Settecento e da sempre amministrata dal Comune di Bergamo che ne è il proprietario, è una delle più ricche biblioteche storiche italiane di conservazione. L’Associazione, costituitasi nel 1987, promuove l’incremento dei patrimonio della Biblioteca Angelo Mai di Bergamo ed il continuo miglioramento della qualità dei servizi erogati; organizza incontri e convegni su tematiche storico-artistiche; diffonde tra i cittadini la conoscenza e il valore dell’Istituto bibliotecario.

ART. 2) È costituita l’Associazione denominata “Amici della Biblioteca Civica ‘Angelo Mai’”, d’ora in avanti “Associazione”.

A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, la denominazione dell’Associazione diventerà “ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA ‘ANGELO MAI’ ETS”, dove l’acronimo “ETS” è Ente del Terzo Settore.

L’associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ETS (che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni). L’Associazione ha sede legale a Bergamo, Piazza vecchia n. 15 ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) L’Associazione non ha fini lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) L’Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità

L’Associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.lgs 117/2017.

Attività

Nel perseguire tali finalità l’Associazione intende svolgere le seguenti attività:

  • incrementare la conoscenza, l’uso e la tutela del patrimonio librario della Biblioteca;

  • operare in collaborazione con la Direzione della Biblioteca per il continuo miglioramento di qualità nei servizi da essa erogati; favorire l’interazione tra la stessa e le iniziative biblioteconomiche, bibliografiche e bibliofilistiche di entità pubbliche o private attive nel territorio bergamasco;

  • contribuire all’arricchimento delle collezioni archivistiche e bibliografiche della Biblioteca attraverso la segnalazione di materiale di particolare interesse offerto dal mercato o attraverso la promozione di donazioni;

  • promuovere iniziative per l’aggiornamento sulle discipline storiche e conservative inerenti il libro; segnalare novità bibliografiche specifiche; organizzare visite a biblioteche, archivi, mostre, laboratori di restauro; organizzare incontri con studiosi del settore e attività similari; curare pubblicazioni.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell’apposito decreto ministeriale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

SOCI

ART. 5) L’Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lgs. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

ART. 6) Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;

  2. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Ci sono 3 categorie di soci:

  • ordinari: sono le persone fisiche, coloro che, maggiorenni, avendone fatta domanda, siano stati ammessi all’Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea;

  • sostenitori: le persone fisiche o giuridiche, gli Enti o le istituzioni che intendono distinguersi nel sostegno finanziario dell’Associazione e, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo della domanda di ammissione, versano un ulteriore contributo volontario, oltre la quota associativa annuale;

  • Onorari: le persone fisiche o giuridiche, gli Enti o le istituzioni che hanno contribuito in maniera determinate e si sono distinti nella collaborazione e nel sostegno all’attività dell’Associazione. La loro ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno 3 (tre) dei suoi componenti.

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

ART. 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

  1. Indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

  2. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

  1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

  2. quando si rendano morosi del pagamento delle tessere e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d’ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea dei Soci;

  • Il Consiglio Direttivo;

  • Il Presidente;

  • l’Organo di Controllo Interno, l’organo di Controllo o il Revisione Legale, solo se istituito dall’assemblea o obbligatorio per legge.

ART. 12) L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione.

All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All’Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

  1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

  2. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e gli altri organi dell’Associazione;

  3. approvare le linee generali del programma di attività dell’Associazione;

  4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

  5. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All’Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

  1. deliberare sullo scioglimento dell’associazione;

  2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13) L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocato ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea costatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’art. 21 cod. civ.

L’Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L’Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri eletti dall’Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell’organo di amministrazione cessino dall’incarico, l’organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell’organo e seguendo l’ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l’Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell’organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

Nel caso in cui l’Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo:

  1. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;

  2. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

  3. redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  4. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;

  5. delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

  6. può istituire, per il perseguimento delle finalità statutarie, commissioni e gruppi di lavoro specifici;

  7. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale, ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

  8. delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;

  9. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

  10. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservazione dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblea, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e provvede alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22) L’Organo di Controllo Interno, qualora istituito dall’assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie.

L’Organo di Controllo Interno elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L’Organo di Controllo Interno, qualora nominato dall’Assemblea, ma non obbligatorio a seguito del superamento dei limiti di cui all’art. 30, ha i seguenti compiti:

  • controlla l’amministrazione dell’Associazione;

  • vigila sull’osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno;

  • accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e delle loro corrispondenza al bilancio.

L’Organo di Controllo Interno, può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I componenti dell’Organo di Controllo Interno, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Al superamento dei limiti previsti dell’art. 30 del D.Igs 117/2017, l’Assemblea provvederà alla nomina di un Organo di Controllo. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti d monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.

Qualora vengano superati i limiti di cui all’art. 31, primo comma, del Codice del Terzo Settore, e nel Collegio dei Revisori dei Conti non sia presente almeno un componente in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 c.c., l’Assemblea dei delegati nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 23) Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

  1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;

  3. da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  1. contributi annuali e straordinari degli associati;

  2. contributi dei privati;

  3. contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

  4. patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

  5. contributi, erogazioni e lasciti diversi;

  6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

  7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;

  10. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne si sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

ART. 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all’Associazione.

I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

ART. 26) Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 27) Indipendentemente dalla relazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolte pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 28) Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 29) In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Top

Il presente sito utilizza solo cookie tecnici necessari all’erogazione del servizio e cookie analitici senza profilazione, i quali, tramite l’anonimizzazione dell’IP, non possono essere utilizzati per il tracciamento dell’utente, ma solo per fini statistici.